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Sez. 1, Sentenza n. 641 del 12/03/1990 Cc. (dep. 30/04/1990) Rv. 184170 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - FINALITÀ, ESTENSIONE, CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184170-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - FINALITÀ, ESTENSIONE, CONTENUTO.*

Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in coerenza con i principi generali che individuano la Competenza funzionale della Corte di Cassazione, è diretto a verificare da un lato la congruenza logica e la completezza dell'apparato argomentativo che collega la premessa costituita dall'indizio o dagli indizi e la conclusione nella quale si sostanzia il giudizio di probabile colpevolezza del prevenuto, e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi stessi, quale garanzia del provvedimento. Il giudice, pertanto, ha l'Obbligo non solo di enunciare le singole fonti indizianti, ma di precisarne il contenuto con riferimento alla loro conferenza probatoria. (Conf mass n 180539).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)