Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 18/05/1978 (Rv. 391824 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA E SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI LICENZA O SFRATTO CON ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DI RINNOVAZIONE TACITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - DISDETTA - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA E SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI LICENZA O SFRATTO CON ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DI RINNOVAZIONE TACITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La circostanza che il locatore, nella comunicazione di disdetta del contratto e nella successiva intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, per essersi il rapporto stesso rinnovato per un ulteriore periodo, non osta all'accoglimento della domanda di rilascio, ove tale periodo sia venuto a scadere in corso di causa, in quanto l'indicato errore non vale ad escludere l'inequivoca volonta del locatore medesimo di impedire una successiva rinnovazione tacita del contratto, e di riottenere la disponibilita del bene locato. (V 2331/72, mass n 359704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)