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Sez. 3, Sentenza n. 5541 del 23/10/1979 (Rv. 402128 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA E SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI LICENZA O SFRATTO CON ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INTERVENUTA RINNOVAZIONE TACITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402128-01

LOCAZIONE - DISDETTA - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA E SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI LICENZA O SFRATTO CON ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INTERVENUTA RINNOVAZIONE TACITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La circostanza che il locatore, nella comunicazione di disdetta del contratto e nella successiva intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, per essersi il rapporto stesso rinnovato per un ulteriore periodo, non osta all'accoglimento della domanda di rilascio, ove tale periodo sia venuto a scadere in corso di causa, in quanto l'indicato errore non vale ad escludere la inequivoca volonta del locatore medesimo di impedire una successiva rinnovazione tacita del contratto e riottenere la disponibilita dell'immobile. (Conf 2421/78, mass n 391824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)