Sez. U, Sentenza n. 6227 del 23/10/1986 (Rv. 448484 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA DELL'INCOLPATO - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA DELL'INCOLPATO - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario ed al fine della scelta della sanzione da infliggere (ivi inclusa la sanzione massima della rimozione), rientra negli apprezzamenti di merito affidati alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, e, pertanto, in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte (riconducibile nella previsione dell'art. 360 cod. proc. civ.), non può essere oggetto di riesame, restando sindacabile soltanto la correttezza e congruità della motivazione espressa dalla suddetta Sezione disciplinare a sostegno della valutazione medesima. (V 556/85, mass n 438752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)