Sez. U, Sentenza n. 949 del 05/02/1996 (Rv. 495735 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato - Apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario, rientra negli apprezzamenti di merito affidati alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, pertanto, in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte non può essere oggetto di riesame, restando sindacabile soltanto la correttezza e congruità della motivazione espressa a sostegno della valutazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)