Sez. 1, Ordinanza n. 11521 del 02/05/2025 (Rv. 674569-01)
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" | Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM"
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)