Sez. 2 - , Ordinanza n. 4431 del 21/02/2017 (Rv. 643051 - 01)
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" | Atto scritto “ad substantiam” – Omessa produzione in giudizio – Conseguenze – Produzione di una scrittura recante la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipula del contratto – Irrilevanza.
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM"
Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)