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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4431 del 21/02/2017 (Rv. 643051 - 01)

PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" | Atto scritto “ad substantiam” – Omessa produzione in giudizio – Conseguenze – Produzione di una scrittura recante la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipula del contratto – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643051-01

PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM"

Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)