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Sez. 1, Sentenza n. 188 del 19/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168295 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ACQUISIZIONI PROBATORIE - ELEMENTI SECONDARI - SEQUESTRO DEL MANUFATTO - ELEMENTO FONDAMENTALE - RESTITUZIONE PRIMA DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168295-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ACQUISIZIONI PROBATORIE - ELEMENTI SECONDARI - SEQUESTRO DEL MANUFATTO - ELEMENTO FONDAMENTALE - RESTITUZIONE PRIMA DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITÀ.*

In tema di reato di costruzione abusiva, qualora si controverta circa le acquisizioni probatorie operate dal giudice penale, deve ritenersi che la descrizione delle opere, l'individuazione dello autore, i rilievi fotografici, le prove testimoniali dei verbalizzanti rappresentano soltanto elementi probatori secondari, accidentali e sostitutivi di quello fondamentale costituito dal "corpo del reato" o "dalle cose pertinenti al reato", che la legge vuole siano assicurate al processo penale sino all'ultimo atto del giudizio ed oltre, se necessario. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento emesso prima del giudizio col quale venga ordinata la restituzione dell'immobile sequestrato, poiché così viene sottratto il corpo del reato alla formazione del convincimento del giudice penale. (V mass n 161750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)