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Sez. 3, Sentenza n. 8069 del 13/05/1987 Ud. (dep. 02/07/1987) Rv. 176309 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - BENI IMMOBILI - MANTENIMENTO DOPO IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE IN MATERIA EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176309-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - BENI IMMOBILI - MANTENIMENTO DOPO IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE IN MATERIA EDILIZIA.*

Il mantenimento del sequestro, quando il procedimento penale sia terminato, è possibile - in virtù del combinato disposto degli artt. 622 e 625 cod. proc. pen. solo con riferimento ai beni mobili. Ne deriva che il sequestro di uno stabile, dopo la pronuncia della sentenza definitiva, può essere mantenuto esclusivamente se una specifica norma lo preveda anche se indirettamente. (nella specie la Cassazione ha ritenuto illegittimo il mantenimento del sequestro di un fabbricato diretto a conseguire la finalità - non regolata dall'ordinamento giuridico - di consentire all'autorità amministrativa l'adozione dei provvedimenti di sua Competenza). (Conf mass n 151413; (contra mass n 168295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 625, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)