Sez. 6, Sentenza n. 3240 del 26/11/1975 Ud. (dep. 11/03/1976) Rv. 132749 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'OPPOSIZIONE - IMPEDIMENTO DELL'OPPONENTE PER MALATTIA - CERTIFICATO MEDICO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'OPPOSIZIONE - IMPEDIMENTO DELL'OPPONENTE PER MALATTIA - CERTIFICATO MEDICO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In tema di mancata comparizione nel giudizio di opposizione a decreto e in tema di dichiarazione di contumacia va negata efficacia di prova del legittimo impedimento a diagnosi puramente generiche, a prognosi vaghe e approssimative, ed attestazioni di malattie accessuali e imprevedibili negli sviluppi, a certificati medici che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestano l'impedimento del paziente a recarsi all'udienza e non indicano le ragioni cliniche suffraganti la prescrizione. Il certificato medico puo essere disatteso quando non contiene i dati clinici che consentono al giudice di formulare un suo proprio giudizio in ordine alla verita e grado dell'impedimento a comparire, ed e stato escluso che siano da considerare assolutamente impedite persone affette da otite, influenza reumatoide, colica renale eccetera. (V 122984, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)