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Sez. 3, Sentenza n. 10785 del 17/07/1987 Ud. (dep. 14/10/1987) Rv. 176839 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE: COLICA RENALE.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176839-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE: COLICA RENALE.*

In tema di dichiarazione di contumacia, il giudice, nel valutare liberamente la prova dell'impedimento, può disattendere certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino in modo chiaro ed univoco l'assoluta impossibilità a comparire in udienza. (nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito, il quale aveva disatteso una certificazione medica attestante che l'imputato era affetto da colica renale ed aveva bisogno di tre giorni di riposo assoluto, senza alcuna precisazione in ordine all'impossibilità di presentarsi in udienza). (Conf mass n 132749).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)