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Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 12/02/2008 (Rv. 601897 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Condizioni - Anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione - Sufficienza - Liquidità ed esigibilità delle obbligazioni contrapposte - Differimento alla pronuncia giudiziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601897-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

L'art. 56 della c.d. legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità, richiesti dall'art. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento della pronuncia giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito ed ha riconosciuto il diritto alla compensazione ex art. 56 legge fall. al creditore che aveva provveduto a pagare un mutuo ipotecario a seguito dell'acquisto di un immobile del fallito, in data anteriore al fallimento, cui avevano fatto seguito solo successivamente all'apertura della procedura concorsuale il frazionamento e la determinazione della quota a carico dell'alienante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)