diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 481 del 13/01/2009 (Rv. 606199 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Domanda del fallimento di riscossione di un credito - Domanda riconvenzionale avente ad oggetto un controcredito - Compensazione - Configurabilità - Fondamento - Condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all'eventuale eccedenza del credito verso il fallito - Esclusione - Insinuazione al passivo del fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606199-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, è tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall'applicazione dell'art. 56 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), la cui "ratio" è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potrà pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all'eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perché questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)