diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1995 del 25/02/1987 (Rv. 451295 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ - NOZIONE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO CON UN TERZO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PREDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451295-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ - NOZIONE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO CON UN TERZO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PREDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., carattere essenziale della figura giuridica del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario, sicché non è configurabile mediazione nel caso di soggetto munito di mandato con rappresentanza per la stipulazione di un contratto con un terzo, a nulla rilevando l'eventuale predeterminazione, da parte del rappresentato, delle condizioni di tale contratto. (V 5861/82, mass n 423610; (V 5982/81, mass n 416766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)