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Sez. 3, Sentenza n. 5861 del 06/11/1982 (Rv. 423610 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - RAPPRESENTANZA DEL MEDIATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423610-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - RAPPRESENTANZA DEL MEDIATORE - LIMITI.*

Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o più possibili contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere di imparzialità; egli non può, pertanto, curare gli interessi di uno solo di essi e non può essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 cod. civ.). (Conf 2607/64, mass n 303921; (Conf 1719/63, mass n 262632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1761

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)