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Sez. 5, Sentenza n. 4996 del 19/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 235939 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROCURATORE SPECIALE | Società per azioni - Querela proposta da procuratore speciale - Formalità prescritte all'art. 122 cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235939-01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROCURATORE SPECIALE

L'art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro). Al di fuori dell'ipotesi descritta - nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato - la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrituale la querela, presentata per conto di una s.p.a. in virtù di un potere di rappresentanza di fonte negoziale, per la carenza, in seno alla procura, del requisito inerente alla specifica determinazione dei fatti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)