Sez. 2, Sentenza n. 34547 del 08/07/2003 Ud. (dep. 20/08/2003) Rv. 227424 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROCURATORE SPECIALE | Formalità della procura - Scrittura privata autenticata - Predisposizione dell'atto in tutti i suoi elementi al momento della querela - Necessità - Sussistenza.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROCURATORE SPECIALE
In caso di querela presentata a mezzo di un procuratore speciale, è necessario che la procura sia perfezionata in ogni sua parte, secondo le forme prescritte all'art. 122 comma primo cod. proc. pen., nel momento in cui l'atto viene formalizzato, di talché deve considerarsi invalidamente presentata la querela di un procuratore speciale che, successivamente alla relativa dichiarazione a verbale, documenti la propria qualità con scrittura privata recante datazione antecedente alla querela, la cui sottoscrizione risulti però autenticata dal pubblico ufficiale in epoca posteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)