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Sez. L, Ordinanza n. 16317 del 19/11/2002 (Rv. 558600 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione centrale dello Stato - Foro speciale della residenza dell'attore ex art. 444 cod. proc. civ. (nuovo testo) - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558600-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

L'attribuzione della competenza in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al Tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex art. 444 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell'ufficio del pretore), opera anche quando l'amministrazione convenuta (nella specie, Ministero del tesoro) fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, in quanto tale disposizione, nell'attribuire la competenza su quelle controversie al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha residenza l'attore, non opera alcuna distinzione in riferimento alle controversie nelle quali sia parte un'amministrazione centrale dello Stato e, se non la si interpretasse nel senso che essa deroga al foro erariale, sarebbe priva di uno specifico contenuto prescrittivo, ove si consideri che altre disposizioni prevedono il trasferimento della competenza dal soppresso ufficio del pretore al Tribunale, mentre la concentrazione del contenzioso in materia presso i Tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto, non solo contrasterebbe con la finalità di una più razionale distribuzione tra gli uffici giudiziari del contenzioso, perseguita dalla istituzione del Giudice unico, ma si risolverebbe in danno dei titolari delle prestazioni previdenziali e assistenziali, costretti ad agire in giudizio in un luogo diverso da quello di residenza, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che possono vantare analoga pretesa nei confronti degli enti previdenziali invece che nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)