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Sez. L, Sentenza n. 4164 del 01/03/2004 (Rv. 570698 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica - Già di competenza del pretore - Foro erariale - Deroga ex art. 7 R.D. 1611 del 1933 - Configurabilità - Conseguenze - Controversia relativa a interessi legali per ritardata corresponsione di indennità di fine rapporto - Criteri ordinari di competenza del Tribunale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570698-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

Il richiamo posto dall'art. 7 R.D. n. 1611 del 1933 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato) ai "giudizi innanzi ai pretori", in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998 (istitutivo del giudice unico di primo grado) ed alla stregua della nuova formulazione dell'art. 444 cod. proc. civ., ai "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori". Ne consegue che si applicano gli ordinari criteri di competenza in ordine alla controversia relativa al rimborso degli interessi legali versati da ente previdenziale ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennità di fine rapporto, i quali, essendo previsti dall'art. 3 comma quinto, D.L. n. 79 del 1997, non sono interessi moratori, ma hanno la stessa natura previdenziale del credito principale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 05/06/1997 num. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)