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Sez. 3, Sentenza n. 943 del 24/01/2012 (Rv. 621272 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo legale - Caratteristiche - Rilievo causale dello scopo - Sussistenza - Conseguenze - Patto di compensazione tra debito preesistente e parte delle somme mutuate - Validità del contratto - Condizioni - Realizzazione dell'opera finanziata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621272-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel mutuo di scopo legale (nella specie, per l'impianto e l'avvio di stabilimento industriale), poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto. Ne consegue che l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato; pertanto, il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, se sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, non determina la nullità del contratto per mancanza originaria della causa. (Fattispecie in cui era risultato che le somme mutuate non erano state distolte dallo scopo legale ed erano entrate nella disponibilità dei sovvenzionati, essendo stato accertato il progredire dei lavori, il loro completamento e l'entrata in funzione dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)