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Sez. 1, Sentenza n. 8564 del 08/04/2009 (Rv. 607949 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo legale - Caratteristiche - Rilievo causale dello scopo - Sussistenza - Conseguenze - Patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate - Nullità del contratto per mancanza originaria della causa - Condizione - Mancata realizzazione dell'opera per cui il finanziamento era stato concesso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607949-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel cosiddetto mutuo di scopo legale (nella specie, per la costruzione di un complesso edilizio), poichè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto: pertanto, l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)