Sez. 1, Sentenza n. 56 del 14/01/1987 Cc. (dep. 11/02/1987) Rv. 175091 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CRITERI - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CRITERI - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE.*
La concessione del beneficio della libertà provvisoria presuppone l'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti, di carattere negativo, indicati nell'art. 277, comma terzo cod. proc. pen., e cioè l'assenza di ragioni processuali - che attengono al pericolo di fuga fuori del territorio nazionale e al pericolo di inquinamento delle prove - e l'assenza di esigenze di tutela sociale. Ne consegue che è insufficiente la motivazione che ignora del tutto il parametro relativo alle ragioni processuali e solo apparente quella che si limita ad un accenno generico alla non determinante gravità del titolo del reato (nella specie detenzione illegale di arma comune da sparo) avulso da ogni valutazione del fatto concreto nonché da ogni prognosi sul futuro comportamento dell'imputato. (Conf mass n 135472; (Conf mass n 161579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)