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Sez. 1, Sentenza n. 1939 del 16/11/1983 Cc. (dep. 06/12/1983) Rv. 161579 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161579-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*

Il giudice, nel concedere il beneficio della libertà provvisoria, una volta accertato che il titolo del reato lo consente, ossia la esistenza del presupposto legale per l'astratta concedibilità, ha l'Obbligo di considerare la Mancanza, da un lato, di ragioni processuali ostative, e ciò in relazione al pericolo per la acquisizione delle prove, e, d'altro lato, che non sussista il pericolo, in relazione alla gravità del fatto-reato ed alla personalità dell'imputato che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. La motivazione del relativo provvedimento deve, quindi, contenere una esplicita valutazione di entrambe le esigenze previste dalla legge, con concreta formulazione, quanto alla seconda esigenza, di una adeguata prognosi di pericolosità sotto il riflesso della prevenzione sociale. (Conf mass n 158143; (Conf mass n 156368; (Conf mass n 156382; (Conf mass n 153119; (Conf mass n 148632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)