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Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 02/06/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202178 - 01

Impugnazioni - Effetto estensivo | Unicità del procedimento - Necessità - Conseguenze - Pluralità di impugnazioni, separatamente decise, avverso unico provvedimento in materia di libertà personale - Effetto estensivo dei principi affermati in taluna soltanto delle decisioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202178-01

Impugnazioni - Effetto estensivo

L'effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., presuppone l'unitarietà del procedimento. Esso, pertanto, non può essere invocato quando, proposta avverso un unico provvedimento in materia di libertà personale, concernente più persone, una pluralità di impugnazioni separatamente decise, si pretenda, da parte di soggetto non impugnante, l'applicazione in proprio favore dei principi affermati in taluna soltanto delle dette decisioni, in contrapposizione ad altre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)