Sez. 5, Sentenza n. 334 del 28/01/1997 Cc. (dep. 25/03/1997) Rv. 207909 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Effetto estensivo dell'impugnazione - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei procedimenti "de libertate" è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, proposta dal coindagato diligente, a favore dei coindagati rimasti estranei al procedimento "de libertate", ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento. Non è infatti neanche in linea di principio ipotizzabile che l'ordinanza che dispone la custodia, che non è caratterizzata dall'essere atto valutativo del complesso della vicenda, come la sentenza, costituisca la premessa vincolante dell'effetto estensivo dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)