Sez. U - , Ordinanza n. 19026 del 06/07/2021 (Rv. 661707 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI | Concessioni di piccola derivazione d'acqua - Proroga automatica in favore dell'ENEL ex art. 23, comma 8, d.lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000 - Contrasto con il diritto eurounitario - Esclusione - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI
La proroga automatica delle concessioni di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico disposta, in favore dell'ENEL, dall'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 1999, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 258 del 2000, non contrasta con il diritto eurounitario della concorrenza. Infatti, il citato art. 23 è conforme ai principi di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, secondo i quali, in caso di modifica in termini sfavorevoli di un precedente rapporto di durata, il legislatore nazionale è tenuto a stabilire un periodo transitorio sufficiente a permettere agli operatori economici di adeguarsi; inoltre, la direttiva 96/92/CEE - che ha introdotto il principio della temporaneità delle concessioni idroelettriche - prevede, al considerando n. 38, la possibilità di ricorrere a regimi transitori o deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 7 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 com. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/12/1996 num. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)