Sez. 6, Sentenza n. 8635 del 16/04/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 215262 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Definizione con unica sentenza che statuisce anche su altri rapporti - Sentenza pronunciata all'esito del dibattimento - Deroga al principio della inappellabilità della sentenza - Conversione del ricorso in appello - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all'esito del dibattimento ex art. 448, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)