Sez. 5, Sentenza n. 34843 del 09/07/2001 Ud. (dep. 26/09/2001) Rv. 220234 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Proposta di patteggiamento - Ingiustificato dissenso del Pubblico ministero - Sentenza che applica la pena richiesta dall'imputato - Appellabilità da parte di quest'ultimo - Esclusione - Appello del Pubblico ministero - Conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dall'imputato - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE
La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero, applichi -a conclusione del dibattimento- la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal Pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)