Sez. L, Sentenza n. 11811 del 29/11/1993 (Rv. 484541 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere | Condizioni - Tassatività - Riforma della sentenza dichiarativa della nullità totale o parziale dell'atto introduttivo del giudizio - Esclusione - Conseguenza.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere
Le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall'art. 354 cod. proc. civ., sono tassative, non suscettibili di estensione a fattispecie simili o analoghe, e tali che nel novero di esse non può essere ricompreso il caso della riforma della sentenza dichiarativa della nullità totale o parziale dell'atto introduttivo del giudizio, in presenza del quale non è precluso il potere - dovere del giudice del gravame di provvedere all'esame del merito, rifiutato nel precorso grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)