Sez. L, Sentenza n. 5471 del 02/05/2000 (Rv. 536070 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Riforma della sentenza dichiarativa della nullità dell'atto introduttivo del giudizio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Necessità - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 383, ultimo comma, in cassazione - Fattispecie relativa a presunta nullità della procura speciale alle liti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il caso di erronea dichiarazione da parte del giudice di primo grado della nullità dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie per la redazione della procura speciale alle liti su un foglio separato e tuttavia spillato al ricorso) non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ. (non passibile di interpretazione analogica), di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice di appello, il quale deve quindi procedere all'esame del merito della causa. Ne consegue che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, non è applicabile l'art. 383, ultimo comma, e la causa va rinviata ad un giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Legge 27/05/1997 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)