Sez. 1, Sentenza n. 729 del 23/03/1963 (Rv. 260988 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - SANZIONE DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - FINALITA - AUTONOMIA DELLA CONDANNA AI DANNI - SUSSISTENZA.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - SANZIONE DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - FINALITA - AUTONOMIA DELLA CONDANNA AI DANNI - SUSSISTENZA.*
La sanzione della pubblicazione della sentenza nei giornali, a seguito della violazione del diritto di brevetto per marchio d'impresa e distinta ed autonoma rispetto a quella di risarcimento dei danni, essendo diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, e, pertanto, puo essere disposta indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno. La sua applicazione, comunque, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed il suo Esercizio non e sindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)