Sez. 1 - , Sentenza n. 11362 del 07/04/2022 (Rv. 664575 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI (INTERVENTO DEL P.M.) - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Natura e funzione della pubblicazione - Conseguenze - Mancata adozione del relativo ordine - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI (INTERVENTO DEL P.M.) - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto
previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)