Sez. 1, Sentenza n. 11020 del 06/11/1993 (Rv. 484221 - 01)
Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Interessi ultralegali - Pattuizione - Forma - Scritta "ad substantiam" - Estratti conto con conteggio di interessi superiori al tasso legale - Approvazione - Rilevanza probatoria.
Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "lato sensu" confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)