Sez. 1, Sentenza n. 6736 del 15/06/1995 (Rv. 492865 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto - Approvazione - Effetti.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
L'approvazione, sia pur tacita, dell'estratto conto, ai sensi del comma primo, dell'art. 1832 cod. civ., se da un lato non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti (e, quindi, i titoli contrattuali che sono alla loro base e che rimangono regolati dalle norme generali sui contratti), dall'altro preclude, invece, qualunque altra contestazione ed, in particolare, quelle concernenti la conformità delle singole, concrete operazioni sottostanti ai predetti rapporti ed in tal senso, la loro legittimità sostanziale (salva soltanto, per effetto del comma secondo del citato art. 1832, l'impugnabilità per errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)