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Sez. L, Sentenza n. 3590 del 18/10/1976 (Rv. 382339 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DI IMPRESE ELETTRICHE POI TRASFERITE ALL'ENEL - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ANTERIORE AL TRASFERIMENTO - PERSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DI UNA PATTUIZIONE PIU FAVOREVOLE - APPLICABILITA - ESTENSIONE AL COMPUTO DELL'ANZIANITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382339-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DI IMPRESE ELETTRICHE POI TRASFERITE ALL'ENEL - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ANTERIORE AL TRASFERIMENTO - PERSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DI UNA PATTUIZIONE PIU FAVOREVOLE - APPLICABILITA - ESTENSIONE AL COMPUTO DELL'ANZIANITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Al dipendente di azienda elettrica trasferita all'ENEL, gli artt 2112 cod civ e 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643 assicurano il trattamento economico e giuridico anteriore al trasferimento medesimo, fino a quando non intervenga una nuova pattuizione migliorativa, collettiva od individuale. Ove cio si verifichi, il trattamento piu favorevole va riconosciuto anche con riguardo all'anzianita maturata prima del trasferimento, se una volonta delle parti in tal senso sia desumibile da patto espresso, ovvero dal complessivo tenore delle clausole contrattuali. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che l'art 22 del CCNL del 26 marzo 1966, per i dipendenti elettrici, comportasse il diritto agli aumenti periodici di retribuzione, in esso previsti, con decorso dalla data del trasferimento all'ENEL, ma con il computo anche dell'anzianita in precedenza maturata). (V 2115/75, mass n 375862; (V 3842/74, mass n 372383).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Contr. Coll. 26/03/1966 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)