Sez. L, Sentenza n. 2115 del 24/05/1975 (Rv. 375862 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE AZIENDE ELETTRICHE TRASFERITE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA MATURATA PRIMA DEL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - VOLONTA NEGOZIALE DELLE PARTI - PREVALENZA - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA MATURATA PRESSO L'AZIENDA ELETTRICA TRASFERITA E SUA EQUIPARAZIONE A QUELLA PRESTATA PRESSO L'ENEL).*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE AZIENDE ELETTRICHE TRASFERITE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA MATURATA PRIMA DEL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - VOLONTA NEGOZIALE DELLE PARTI - PREVALENZA - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA MATURATA PRESSO L'AZIENDA ELETTRICA TRASFERITA E SUA EQUIPARAZIONE A QUELLA PRESTATA PRESSO L'ENEL).*
Al personale delle aziende elettriche ad esso trasferite, l'ENEL e tenuto, a norma dell'art 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643 (legge istitutiva dell'ente), a conservare i diritti derivanti dalla anzianita maturata anteriormente al trasferimento, ma non anche a considerare detta anzianita come maturata alle proprie dipendenze, e cioe a computare su di essa, retroattivamente, i piu favorevoli istituti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore al momento del trasferimento, o successivamente intervenuta. Un Obbligo dell'ENEL in tal senso puo pero derivare dalla volonta negoziale delle parti, desumibile, oltreche da un espresso patto, anche dal complessivo tenore delle clausole di un accordo collettivo. (nella specie, trattavasi di un ex dipendente della societa idroelettrica lucana, trasferita all'ENEL con DPR 18 marzo 1965 n 539, ed i giudici del merito avevano affermato che l'ENEL era tenuto a riconoscergli l'anzianita maturata presso detta societa, al fine del computo degli scatti biennali e dell'indennita di anzianita, come se il rapporto di lavoro si fosse svolto fin dall'origine alle sue dipendenze, in forza dell'accordo sindacale del 9 maggio 1963, tendente ad assicurare un trattamento uniforme a tutti i dipendenti, senza distinzioni di provenienza; la SC ha ritenuto esatta la tesi, in quanto fondata su una corretta interpretazione della volonta contrattuale delle parti, ed enunciato il principio di cui sopra). (V 3842/74, mass n 372383; 2530/74, mass n 370968; (V 307/74, mass n 367961).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 02/02/1961 num. 22, Contr. Coll. 02/02/1961 num. 40, Contr. Coll. 09/05/1963, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 18/03/1965 num. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)