Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 12/11/2003 (Rv. 568098 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITĂ€) | Carica di consigliere regionale - Sentenza di condanna non definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, primo comma c.p. - Sospensione di diritto dalla carica - Impugnazione - Termine - Decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio regionale nel B.u.r. .
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITĂ€)
La sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale a seguito di sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 314, primo comma, c.p. (art. 15, comma quarto - bis, legge n. 55 del 1990), diviene efficace nei confronti del destinatario a seguito della delibera adottata dal Consiglio regionale successivamente alla notifica del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri che accerta la sospensione e, conseguentemente, l'interessato può proporre l'azione diretta a contestare le condizioni della sospensione, mediante impugnazione della succitata delibera entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 16 bis, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)