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Sez. 1, Sentenza n. 16052 del 08/07/2009 (Rv. 609018 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere comunale - Condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Sospensione dalla carica - Decorrenza - Dalla data della sentenza di condanna - Esclusione - Dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto al Consiglio comunale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609018-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale, a seguito di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di condanna, ma dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto al Consiglio comunale; ciò sulla base dell'interpretazione letterale e della "ratio" della disposizione, anche alla luce dei successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 59, secondo cui l'intervento del Prefetto non è meramente dichiarativo, ma costitutivo dell'efficacia della sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)