diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4535 del 16/04/1997 Ud. (dep. 16/05/1997) Rv. 207612 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato edilizio - Concorso del direttore dei lavori - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207612-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il direttore dei lavori è responsabile dell'inosservanza delle leggi urbanistiche, quando, senza che abbia formalizzato dell'esecuzione delle opere. Infatti, l'art. 6 della legge n. 47 del 1985, nel prevedere la responsabilità del medesimo, la esclude nella sola ipotesi in cui questi abbia contestato al committente ed all'assuntore la violazione delle prescrizioni della concessione, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione. La rinunzia all'incarico - o le dimissioni - deve essere rigorosamente provata e risultare ufficialmente, non essendo sufficiente un semplice accordo intervenuto tra gli interessati.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)