Sez. 3, Sentenza n. 34376 del 10/05/2005 Ud. (dep. 27/09/2005) Rv. 232475 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Responsabilità del direttore dei lavori - Fondamento - Esclusione nel caso disciplinato dall'art. 29 delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di costruzioni edilizie abusive, il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in via obiettiva, ovvero non appena avuta conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)