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Sez. 1, Sentenza n. 9599 del 18/09/1993 (Rv. 483798 - 01)

Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati | Giudizio per il risarcimento del danno per la responsabilità civile del magistrato - Giudizio di cassazione promosso con ricorso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Elezione di domicilio in Roma - Mancanza - Udienza di discussione - Comunicazione al ricorrente presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483798-01

Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati

Con riguardo al giudizio per il risarcimento del danno per la responsabilità civile del magistrato, ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117, nel giudizio di cassazione promosso con ricorso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato privo dell'elezione di domicilio in Roma, la comunicazione dell'udienza di discussione è validamente fatta al ricorrente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la Cancelleria della corte di Cassazione, poiché detto organo centrale, costituisce, anche in difetto di specifiche indicazioni, il "luogo naturale" di domiciliazione in Roma delle articolazioni periferiche dell'Avvocatura erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)