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Sez. 1, Sentenza n. 4682 del 08/05/1998 (Rv. 515268 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 4, n. 2 della legge 117 del 1988 - In relazione ad un provvedimento d'urgenza - Ammissibilità - Condizioni - Previo esperimento di tutte le impugnazioni e di tutti i rimedi previsti - Necessità - Fattispecie in tema di avvenuta definizione.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515268-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della ammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 4, n. 2 della legge 117 del 1988 assume rilievo esclusivo la circostanza che siano stati, o meno, esperite tutte le impugnazioni o, comunque, i rimedi previsti per i provvedimenti di urgenza, dovendo colui che si assuma ingiustamente leso dal provvedimento del giudice preventivamente (ed inutilmente) percorrere le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge in ipotesi realizzatesi, con la conseguenza che l'azione "de qua" dovrà dirsi inammissibile tutte le volte in cui, a seguito della emanazione di un provvedimento di urgenza, e della conseguente instaurazione della fase di merito, le parti abbiano, poi, convenuto una soluzione extraprocessuale della lite, con ciò impedendo ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione posta, poi, a base della richiesta risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)