Sez. 4, Sentenza n. 10364 del 30/06/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179527 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ A CARICO DELL'IMPUTATO O SENTENZA ASSOLUTORIA PER QUALSIASI CAUSA - DOVERE DEL GIUDICE PENALE DI DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ A CARICO DELL'IMPUTATO O SENTENZA ASSOLUTORIA PER QUALSIASI CAUSA - DOVERE DEL GIUDICE PENALE DI DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Anche dopo la sentenza n. 29 del 10-17 febbraio 1972 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce l'esame del ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, resta in vigore il principio contenuto nello stesso articolo, secondo cui il giudice penale non può decidere sull'Azione civile quando dichiara non doversi procedere a carico dell'imputato o pronuncia assoluzione per qualsiasi causa. (Conf mass n 088821; (Conf mass n 155285; (Conf mass n 163302; (Conf mass n 174902).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)