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Sez. 2, Sentenza n. 601 del 30/09/1986 Ud. (dep. 20/01/1987) Rv. 174902 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - PRESUPPOSTO PER LA CONDANNA ALLE SPESE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - APPELLO - DEROGA AL PRINCIPIO DA PARTE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE N. 29 DEL 17 FEBBRAIO 1972 E DALL'ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 CONCESSIVA DI AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174902-01

PARTE CIVILE - SPESE - PRESUPPOSTO PER LA CONDANNA ALLE SPESE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - APPELLO - DEROGA AL PRINCIPIO DA PARTE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE N. 29 DEL 17 FEBBRAIO 1972 E DALL'ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 CONCESSIVA DI AMNISTIA - ESCLUSIONE.*

La condanna dell'imputato prosciolto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello trova un insormontabile ostacolo nella disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 23 cod. proc. pen., che vieta al giudice penale ogni decisione sull'Azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza di non doversi procedere ovvero ci sia pronunzia di assoluzione per qualsiasi causa. Tale principio resta fermo anche dopo la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972, della Corte costituzionale, che ha consentito l'esame in Cassazione (e, quindi, anche in Sede di rinvio) del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato perché la indicata decisione della Corte fa esclusivo e diretto riferimento soltanto al terzo grado del giudizio, appunto al ricorso per Cassazione, e non comprende anche il grado di appello. Nè può essere richiamato l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, che consente al giudice di appello ed alla Corte di Cassazione l'esame della sentenza impugnata ai soli effetti degli interessi e delle Disposizioni civili della stessa, quando l'imputato sia stato prosciolto per amnistia perché la detta disposizione, valevole solo per casi di applicazione dei provvedimenti di clemenza, non è suscettibile di interpretazione analogica. (Conf mass n 163302; (Conf mass n 155285; (Conf mass n 088821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)