Sez. 5, Sentenza n. 198 del 21/02/1968 Ud. (dep. 05/04/1968) Rv. 107499 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO -PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA -VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO -PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA -VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
Il giudizio sull'esistenza di gravi e fondati indizi, ai quali l'art 455 cod.proc.pen. subordina l'ammissione nel dibattimento di perizia sullo stato di mente dell'imputato, costituisce essenzialmente un giudizio di fatto, che come tale e sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione ogni qualvolta sia sorretto da congrua motivazione, immune da vizi logico-giuridici. (V.106367, 105816, 105800, 103960, 103812, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)