Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 10/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147963 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*
La decisione del giudice di merito di respingere la richiesta difensiva di una perizia psichiatrica tendente ad accertare nello imputato un preteso vizio di mente, e incensurabile in Cassazione, trattandosi dell'uso di una facolta discrezionale dipendente da un apprezzamento di fatto, quando l'Esercizio di tale facolta discenda dalla adeguata dimostrazione che non sussistono in Atti elementi positivi e specifici tali da far sorgere il dubbio fondato di una minorata capacita intellettiva. (V mass n 142561; (V mass n 142114; (V mass n 138985; (V mass n 137864; (V mass n 132679; (V mass n 110511; (V mass n 107499).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)