Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 04/09/1999 (Rv. 529661 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione di sentenze della Corte di cassazione - Limitazione all'ipotesi di errore di fatto - Mancata estensione all'ipotesi di errore di diritto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede l'ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione anche nell'ipotesi dell'errore di diritto. L'attuale quadro delle norma sulle impugnazioni, difatti, assicura pienamente i diritti di difesa ed il diritto al giusto processo, apprestando incondizionata possibilità di ricorso ordinario e straordinario ad una Corte di legittimità attributaria della funzione di decidere in via definitiva sulle controversie assicurando, nel contempo, l'omogenea interpretazione delle norme, mentre l'esigenza di chiusura dei mezzi di gravame con l'esperimento del ricorso per cassazione è sicuramente una necessità immanente ad ogni sistema processuale, atta a giustificare l'inimpugnabilità delle sentenze della Corte stessa, qual che sia il grado di esattezza della sua decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)