diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 441 del 16/06/2000 (Rv. 537640 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Requisiti ai fini della revocazione di sentenza della Corte di Cassazione - Riferimento dell'errore a fatti sottoposti dal diretto accertamento della Cassazione - Necessità - Errori in "iudicando" - Irrilevanza - Fattispecie relativa a censura avente ad effettivo contenuto una presunta contraddittorietà della sentenza impugnata nell'applicazione della norma di diritto.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537640-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che giustifica la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, oltre ad avere i caratteri precisati dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, la cui sentenza non può incorrere invece in censure per pretesi errori in iudicando, ancorché i principi dalla stessa affermati e le argomentazioni logiche e giuridiche da essa svolte appaiano opinabili in sede teorica e dottrinale. (I ricorrenti avevano dedotto la sussistenza di una svista della Corte quanto alla esclusione della sussistenza nella fattispecie concreta degli elementi necessari per l'applicazione in senso a loro favorevole della regola di diritto enunciata dalla sentenza impugnata; la Corte ha ora osservato che la fattispecie, come accertata in sede di merito, era più complessa ed era stata considerata anche negli aspetti valorizzati dai ricorrenti in revocazione, sicché la loro censura in realtà atteneva semmai ad un preteso vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non riconducibile all'errore di fatto di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 - bis).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)