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Sez. 1, Sentenza n. 44020 del 07/11/2024 Cc. (dep. 02/12/2024) Rv. 287332-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Computo della pena - Possibilità di tenere conto delle detrazioni di cui all'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287332-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione, trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 5, Legge 08/08/2024 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)