Sez. 1, Sentenza n. 10733 del 27/10/2017 Cc. (dep. 09/03/2018) Rv. 272490 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Richiesta correlata ad una istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 3-bis, ord. pen. - Limiti edittali - Individuazione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad un'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l'emissione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l'istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della sentenza della C. Cost. n. 41 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni, incombe sul giudice dell'esecuzione il dovere di rivalutare i casi ancora pendenti o comunque relativi a situazioni non ancora esaurite).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 82 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)